
Repertorio numero 26302 Raccolta numero 7518
STATUTO
ART.1
In data 4 dicembre 1998 si è costituita a Firenze, presso il
Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Firenze,
l'Associazione non avente fine di lucro denominata "Società Italiana per
lo Studio della Modernità Letteraria", siglabile più brevemente come
"MOD".
L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede presso il
Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Firenze situato in
Firenze, Piazza Savonarola numero 1.
ART.2
L'Associazione ha il triplice fine di rafforzare e promuovere il ruolo
culturale ed istituzionale della letteratura italiana contemporanea
(L.FIL.LET./11) di affermare e diffondere la specificità degli studi che hanno
per oggetto la modernità letteraria, e di promuovere la formazione e la ricerca
nell'ambito della didattica della lingua e letteratura italiana dell'età
contemporanea.
Si prefigge quindi, in
particolare:
a) di approfondire la conoscenza dell'epoca letteraria che ha avuto
inizio con il secondo Settecento, organizzando seminari, giornate di studio e
convegni, nonchè favorendo l'incontro ed il confronto tra gli studiosi della
disciplina italiani e stranieri, intellettuali, scrittori ed insegnanti;
b) di avviare i più ampi contatti con le altre associazioni di area e più in generale con il mondo
dell'Università, della cultura, della scuola, della politica e della
comunicazione;
c) di proporsi quale soggetto qualificato per attività di formazione
del personale insegnante, organizzando, in proprio o in concorso con terzi,
iniziative specifiche e coordinate di aggiornamento disciplinare, sviluppo
professionale e innovazione metodologica, a livello locale, regionale,
interregionale, eventualmente anche a distanza.
Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'Associazione potrà
compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie e mobiliari ed immobiliari
necessarie, purchè nel rispetto della normativa vigente.
ART.3
L'Associazione è composta di soci effettivi, soci aderenti, e soci
onorari.
Hanno titolo per partecipare all'Associazione come soci effettivi tutti
i docenti, i ricercatori, gli assegnisti di Letteratura italiana contemporanea.
Alla Associazione possono inoltre iscriversi come soci aderenti tutti i
docenti e gli studiosi italiani e stranieri che siano interessati ai fini
istituzionali di cui all'articolo 2, (docenti, ricercatori in servizio o in
quiescenza e assegnisti di discipline affini alla Letteratura italiana contemporanea;
dottori, dottorandi di ricerca, cultori di
discipline italianistiche o affini; docenti di italiano nelle scuole secondarie
in servizio o in quiescenza). Le domande di iscrizione dei soci aderenti
dovranno essere vistate da un membro del Consiglio direttivo ovvero
controfirmate da un socio effettivo e successivamente vistate da un membro del
Consiglio direttivo.
I soci aderenti partecipano con diritto di parola e di proposta alle
assemblee e a tutte le iniziative della Associazione, ma nelle votazioni
hanno solo diritto all'elettorato
attivo.
I soci effettivi ed aderenti sono tenuti al pagamento di una quota di
iscrizione e di una quota annua di Associazione il cui mancato versamento (alla
scadenza di giorni novanta dopo l'invio di un sollecito scritto) implicherà la
decadenza dal diritto di voto.
Divengono soci onorari studiosi o personalità della cultura italiana e
straniera che, presentati da almeno due membri del Consiglio Direttivo ovvero
da cinque soci, ricevano il voto favorevole del Consiglio Direttivo e la
ratifica dell'Assemblea.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione e
della quota annuale.
ART.4
Sono organi della associazione:
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio
Direttivo;
- l'Assemblea dei
soci;
- il Collegio dei
Revisori dei Conti.
ART.5
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei
suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una
sola volta. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a
terzi ed in giudizio, convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo che
l'Assemblea.
ART.6
Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei
suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una
sola volta.
Il Segretario formula, sentito il Presidente, l'ordine del giorno del
Consiglio Direttivo, nel quale sono inseriti anche gli argomenti indicati da
almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso, e, d'intesa con il Consiglio
Direttivo, l'ordine del giorno dell'Assemblea; cura i rapporti con le
istituzioni, gli enti, gli organismi culturali, le associazioni e i singoli per
il perseguimento dei fini dell'Associazione.
In assenza del Presidente il Segretario presiede sia il Consiglio
direttivo che l'Assemblea.
ART.7
Il Consiglio Direttivo è composto di undici membri eletti dall'Assemblea
tra i soci effettivi e i soci onorari aventi titolo ad associarsi come
effettivi, a maggioranza semplice, e con voto segreto: sono eletti gli undici
candidati che ottengono il maggior numero di voti. Qualora classificati ex
aequo in undicesima posizione siano due o più candidati, si procederà al
ballottaggio tra di loro.
Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto
consecutivamente una sola volta e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere, e sempre al proprio interno può attribuire le
responsabilità settoriali ritenute di volta in volta opportune.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di formulare progetti culturali e
dare attuazione ai medesimi, realizzando le iniziative di volta in volta
ritenute opportune.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata (due terzi dei
votanti), propone all'assemblea eventuali modifiche di statuto e l'eventuale
scioglimento dell'Associazione; fissa l'ammontare della quota di iscrizione e
della quota annuale di partecipazione all'Associazione; vaglia e propone all'
Assemblea la nomina di soci onorari; cura di tenere e mantenere sempre
adeguatamente aggiornato, l'elenco dei soci.
Il Consiglio Direttivo discute l'ordine del giorno delle proprie sedute
formulato a norma dell'articolo 6 e, su richiesta di almeno cinque soci,
dispone l'inserimento all'ordine del giorno di ulteriori argomenti di
discussione.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice
con voto palese.
In caso di parità di voto prevale la posizione per la quale si è
espresso il Presidente o, in sua assenza, il Segretario.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno dietro
convocazione scritta (o fax o email) del Presidente.
Le riunioni sono valide se
è presente il Presidente o, in sua assenza, il Segretario, e comunque non meno
di sette membri complessivi del Consiglio Direttivo, salvo il caso previsto
dall'articolo 9 comma 2.
Al Consiglio Direttivo spettano infine tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, nel rispetto dei deliberati dell'assemblea.
ART.8
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti
anche tra non soci ed eletti dall'assemblea su proposta del segretario e
sentito il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei conti cura annualmente il controllo
dell'amministrazione dell'Associazione regolando i suoi lavori secondo le norme
vigenti in materia.
ART.9
Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio
Direttivo, subentrano il primo o i primi tra i non eletti nelle votazioni
precedenti.
In assenza, si procede a elezioni suppletive nel corso dell'assemblea
annuale successiva. I membri del Consiglio direttivo subentranti restano in
carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
Qualora il membro dimissionario o decaduto occupi una delle cariche
sociali (Presidente, Segretario, Tesoriere) all'interno del Consiglio
Direttivo, il Presidente o, se dimissionario, il Segretario, o se dimissionario
anche quest'ultimo, il membro più anziano provvede alla convocazione del
Consiglio Direttivo per procedere alla reintegrazione della carica stessa.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei
Revisori dei conti, l'Assemblea provvede alla reintegrazione del Collegio a
norma dell'articolo 8.
ART.10
L'Assemblea viene convocata dal Presidente ordinariamente almeno una
volta l'anno e può essere convocata anche su richiesta scritta al Presidente
stesso di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere
effettuata almeno con almeno trenta giorni di anticipo e, con procedura
d'urgenza, con almeno quindici giorni di anticipo, attraverso lettera, fax o
email.
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.
Per le elezioni ogni socio, effettivo, aderente o onorario, dispone di
due voti di preferenza.
All'Assemblea competono l'approvazione e la ratifica delle proposte del
Consiglio Direttivo relative alla nomina di soci onorari.
L'Assemblea delibera comunque su ogni altro argomento che venga
sottoposto alla sua approvazione.
Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, con voto
palese, tranne nel caso dell'elezione del Consiglio Direttivo.
Per essere valida l'Assemblea deve registrare la presenza della metà più
uno dei soci che esercitano l'elettorato attivo; in seconda convocazione essa è
valida qualunque sia il numero dei presenti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza ed è permessa una sola delega.
L'Assemblea delibera infine relativamente ad ogni eventuale modifica
del presente Statuto e all'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.
Per le modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi
dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole
dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
ART.11
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione,
dalle quote annue dei soci, da eventuali lasciti e donazioni fatte
all'associazione stessa, da proventi diversi, incluse convenzioni con Enti
pubblici e privati, società, persone fisiche e giuridiche, da ogni altro bene
mobile o immobile di proprietà dell'Associazione.
ART.12
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31
dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla
compilazione del Bilancio annuale consuntivo e ad una Relazione sulla gestione
che dovranno essere presentati all'assemblea dei soci per la loro approvazione
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro tale termine il Consiglio Direttivo dovrà presentare anche un
bilancio annuale preventivo da sottoporre all'esame dell'assemblea.
ART.13
Il socio può sempre recedere dall'Associazione previa comunicazione da
inviarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto
con lo scadere dell'anno in corso.
In caso di scioglimento per qualunque motivo del rapporto associativo i
soci che abbiano cessato il loro rapporto non possono chiedere la restituzione
dei contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ART.14
Fino allo svolgimento della prima assemblea generale dei soci,
l'Associazione è rappresentata da un comitato provvisorio composto da otto
membri scelti fra i soci effettivi cui è affidato il compito di organizzare
l'assemblea stessa e di avviare le iscrizioni dei soci.
ART.15
L'Associazione non ha fini di lucro e in caso di scioglimento, esaurita
la liquidazione, il suo patrimonio sarà devoluto all'Università del luogo ove
essa ha sede.
Per quanto non
previsto si applicano le norme vigenti in materia.