STATUTO

 

Art. 1

In data 4 dicembre 1998 si è costituita a Firenze, presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Firenze, l'Associazione non avente fine di lucro denominata "Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria", siglabile più brevemente come "MOD".

L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Firenze situato in Firenze, Piazza Savonarola numero 1.

Art. 2

L'Associazione ha il duplice fine di rafforzare e promuovere il ruolo culturale ed istituzionale della letteratura italiana moderna e contemporanea, e di affermare e diffondere la specificità degli studi che hanno per oggetto la modernità letteraria.

Si prefigge quindi, per un verso di approfondire la conoscenza dell'epoca letteraria che ha avuto inizio con il secondo Settecento, organizzando seminari, giornate di studio e convegni, nonché favorendo l'incontro ed il confronto tra studiosi della disciplina italiani e stranieri, intellettuali, scrittori ed insegnanti; per un altro di avviare i più ampi contatti con le altre associazioni di area e più in generale con il mondo dell'Università, della cultura, della scuola, della politica e della comunicazione.

Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie e mobiliari ed immobiliari necessarie, purché nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3

L'Associazione è composta di soci effettivi, soci aderenti, e soci onorari

Hanno titolo per partecipare all'Associazione come soci effettivi tutti i docenti, ricercatori, assegnisti di Letteratura italiana moderna e contemporanea, le cui domande di iscrizione, vagliate dal Consiglio Direttivo, siano state accettate.

Alla Associazione possono inoltre iscriversi come soci aderenti tutti i docenti e gli studiosi italiani e stranieri che siano interessati ai fini istituzionali di cui all'art. 2, e le cui domande di iscrizione, controfirmate da due soci, vagliate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'assemblea, siano state accettate.

I soci aderenti partecipano con diritto di parola e di proposta alle assemblee e a tutte le iniziative della Associazione ma nelle votazioni hanno solo diritto all'elettorato attivo.

I soci effettivi ed aderenti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua di Associazione il cui mancato versamento (alla scadenza di giorni novanta dopo l'invio di un sollecito scritto) implicherà la decadenza dall'appartenenza all'Associazione stessa.

Divengono soci onorari studiosi o personalità della cultura italiana e straniera che, presentati da almeno cinque soci, ricevano il voto favorevole del Comitato Scientifico e la ratifica dell'Assemblea.

I soci onorari non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale.

Art. 4

Sono organi della società:

– il Presidente

– il Segretario

– il Consiglio Direttivo

– il Comitato Scientifico

– l'Assemblea dei soci

– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, tiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico, convoca a presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea.

Art. 6

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Segretario formula, sentito il Presidente, l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, nel quale sono inseriti anche gli argomenti indicati da almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso, e, d'intesa con il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno dell'Assemblea; cura i rapporti con le istituzioni, gli enti, gli organismi culturali, le associazioni e i singoli per il perseguimento dei fini dell'Associazione.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi, a maggioranza semplice, e con voto segreto: sono eletti i sette candidati che riportano il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano ricevuto il medesimo numero di voti, si procederà al ballottaggio. Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto consecutivamente una sola volta e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di vagliare i progetti formulati dal Comitato Scientifico, e dare attuazione ai medesimi, realizzando le iniziative di volta in volta ritenute opportune.

Il Consiglio Direttivo fissa l'ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale di partecipazione all'Associazione; vaglia le domande di iscrizione all'Associazione e le proposte di nomina di soci onorari; cura di affidare alla custodia notarile, sempre adeguatamente aggiornato, l'elenco dei soci.

Il Consiglio Direttivo discute l'ordine del giorno delle proprie sedute formulato a norma dell'articolo 6 e, su richiesta di almeno cinque soci, dispone l'inserimento all'ordine del giorno di ulteriori argomenti di discussione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice con voto palese.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno dietro convocazione scritta (o fax e e-mail) del Presidente. Le riunioni sono valide se, oltre al Presidente e al Segretario, sono presenti almeno altri tre membri del Direttivo, salvo il caso previsto dall'articolo 10 comma 2.

Al Consiglio Direttivo spettano infine tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto dei deliberati dell'assemblea.

Art. 8

Il Comitato Scientifico è composto da sette membri di riconosciuto prestigio e di qualificata esperienza didattica eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice e con voto segreto: sono eletti i sette candidati che riportano il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano ricevuto il medesimo numero di voti, si procederà al ballottaggio. Ogni membro del Comitato Scientifico può essere rieletto consecutivamente una sola volta e dura in carica tre anni.

Il Comitato Scientifico ha la funzione di progettare le attività e le iniziative culturali dell'Associazione.

Le riunioni del Comitato Scientifico vengono convocate dal suo membro più anziano, che le presiede. Al membro più anziano del Comitato Scientifico, in qualità di coordinatore, compete anche di curare, attraverso il Presidente o il Segretario dell'Associazione, i rapporti con il Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti anche tra non soci ed eletti dall'assemblea su proposta del Segretario e sentito il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura annualmente il controllo dell'amministrazione dell'Associazione regolando i suoi lavori secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, subentrano il primo o i primi tra i non eletti nelle votazioni per le rispettive cariche, fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Qualora il membro dimissionario o decaduto occupi una delle cariche sociali (Presidente, Segretario, Tesoriere) all'interno del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in sua assenza, il membro più anziano provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per procedere alla reintegrazione della carica stessa.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea provvede alla reintegrazione del Collegio a norma dell'articolo 9.

Qualora venga meno invece la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I nuovi consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Ugualmente nel caso venga meno la maggioranza dei componenti il Comitato Scientifico, il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I nuovi membri del Comitato Scientifico così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato stesso.

Art. 11

L'Assemblea viene convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta l'anno e può essere convocata anche su richiesta scritta al Presidente stesso di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con almeno trenta giorni di anticipo e, con procedura d'urgenza, con almeno quindici giorni di anticipo, attraverso lettera, fax o e-mail.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Per le elezioni di ciascuno di tali organi ogni socio dispone di due voti di preferenza. Nell'ambito di ogni elezione, in caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

All'Assemblea competono l'approvazione e la ratifica delle proposte del Consiglio Direttivo relative all'ammontare della quota di iscrizione, della quota annuale, all'adesione all'Associazione di nuovi soci e alla nomina di soci onorari.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera comunque su ogni altro argomento che venga sottoposto alla sua approvazione.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, con voto palese, tranne nel caso dell' elezione del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico e della ratifica della nomina di soci onorari, che viene assunta a scrutinio segreto.

Per essere valida l'Assemblea deve registrare la presenza della metà più uno dei soci che esercitano l'elettorato attivo; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Non è ammesso il voto per la corrispondenza ed è permessa una sola delega.

L'Assemblea delibera infine relativamente ad ogni modifica del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione stessa. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote annue dei soci, da eventuali lasciti e donazioni fatte all'associazione stessa, da proventi diversi, incluse convenzioni con Enti pubblici e privati, società, persone fisiche e giuridiche, da ogni altro bene mobile o immobile di proprietà dell'Associazione.

Art. 13

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1999.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del Bilancio annuale consuntivo e ad una Relazione sulla gestione che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci per la loro approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Entro tale termine il Consiglio Direttivo dovrà presentare anche un bilancio annuale preventivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Art. 14

Il socio può sempre recedere dall'Associazione previa comunicazione da inviarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia stato comunicato con un preavviso di almeno quattro mesi.

In caso di scioglimento per qualunque motivo del rapporto associativo i soci che abbiano cessato il loro rapporto non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 15

Fino allo svolgimento della prima assemblea generale dei soci, l'Associazione è rappresentata da un comitato provvisorio composto da otto membri scelti fra i soci effettivi cui è affidato il compito di organizzare l'assemblea stessa e di avviare le iscrizioni dei soci.

Art. 16

L'Associazione non ha fini di lucro e in caso di scioglimento, esaurita la liquidazione, il suo patrimonio sarà devoluto all'Università del luogo ove essa ha sede.

Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.