SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA CONCERNENTE:
"RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
E ISTITUZIONE DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA"
Art. 1 Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, indice, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari suscettibili di revisione nei decreti legislativi, giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati per settori scientifico-disciplinari, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20%; nonché le procedure e i termini per l' indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;
2) i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di idoneità scientifica e per il conseguimento delle idoneità;
3) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell'Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
4) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;
b) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non superiore ai tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera i) [dovrebbe essere m)];
c) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera b), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall'università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente; ciascuna università, secondo modalità definite con propri regolamenti, può conferire incarichi a professori di altra università, ovvero nominare in ruolo docenti titolari di incarico presso altro ateneo;
d) le università inoltre procedono alla copertura dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
e) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di 5 anni continuativi, per l'insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale;
f) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con organismi pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione, con oneri finanziari a carico delle medesime, di posti di professori di I fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata minima di tre anni, rinnovabili, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, scelti nell'ambito di una terna di nominativi proposta dai soggetti finanziatori; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le competenze circa la ripartizione dei fondi messi a disposizione e la destinazione degli eventuali residui;
g) le università possono stipulare con gli stessi soggetti di cui alla lettera f) convenzioni per finanziare soggetti e programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo per l'espletamento della ricerca e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, anche successivo alla cessazione della convenzione;
h) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di diritto privato con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta. Il possesso del titolo di dottori di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;
i) il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui alla lettera a) o l'espletamento delle funzioni di cui alle lettere e) e h) per la durata complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e consentono il riconoscimento, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'immissione in ruolo nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare di appartenenza;
l) il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l' esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all'università, purché non in conflitto con gli interessi dell'istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che derivano dal rapporto;
m) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno ed è correlata all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato in 350 ore, di cui 120 per lo svolgimento di attività didattiche salvo diverse determinazioni delle facoltà ovvero delle strutture didattiche competenti i sensi dello statuto. La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di quiescenza, è attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto all'impegno di cui sopra, oggetto di specifico incarico;
n) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l' approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il 30 giugno 2003. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;
o) attribuzione dei compiti di tutoraggio anche agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;
q) ferma restando l'abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età, i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compresa l'indennità eventuale di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere l) ed m) della nuova disciplina e con salvaguardia dell'anzianità acquisita;
r) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attivazione della presente legge.
Art. 2 Consiglio superiore per l'istruzione e la scienza
1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Consiglio superiore per l'istruzione e la scienza (CSIS), quale organo di consultazione del Ministro, con compiti di consulenza e di studio per la programmazione ed il monitoraggio degli interventi nei settori della scuola, dell'università, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il CSIS è composto da 25 componenti nominati dal Ministro, scelti fra esperti di alta qualificazione scientifica. Il CSIS è presieduto dal Ministro o, in sua assenza, da un vice presidente designato dallo stesso Ministro, fra i componenti del CSIS. I componenti del CSIS durano in carica 3 anni e non possono essere immediatamente rinominati. I componenti che cessano prima del completamento del mandato sono sostituiti da nuovi componenti nominati dal Ministro limitatamente al periodo necessario al completamento del triennio.
3. Le modalità di funzionamento del CSIS sono determinate con regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400.
4. Ai componenti del CSIS spetta, oltre al rimborso delle spese di soggiorno e viaggio, una indennità annua ed un gettone di presenza per ciascuna seduta determinati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell' università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio Nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale restano disciplinati dalle norme vigenti.
Art. 3 Norme procedurali
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, previo parere delle competenti commissioni, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 4 Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'abolizione dell'impegno a tempo definito previsto dalla presente legge e quantificato in Euro 54.000.000, si provvede con le economie connesse alla contestuale abolizione del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.
2. Agli oneri relativi al funzionamento del CSIS derivanti dall'articolo 2, comma 4, si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR.