Statuto - MODLET

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Statuto

Chi siamo
Repertorio numero 26302 Raccolta numero 7518


ART.1
In data 4 dicembre 1998 si è costituita a Firenze, presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Firenze, l'Associazione non avente fine di lucro denominata "Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria", siglabile più brevemente come "MOD".
L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Firenze situato in Firenze, Piazza Savonarola numero 1.

ART.2
L'Associazione ha il triplice fine di rafforzare e promuovere il ruolo culturale ed istituzionale della letteratura italiana contemporanea (L.FIL.LET./11) di affermare e diffondere la specificità degli studi che hanno per oggetto la modernità letteraria, e di promuovere la formazione e la ricerca nell'ambito della didattica della lingua e letteratura italiana dell'età contemporanea.
Si prefigge quindi, in particolare:
a) di approfondire la conoscenza dell'epoca letteraria che ha avuto inizio con il secondo Settecento, organizzando seminari, giornate di studio e convegni, nonchè favorendo l'incontro ed il confronto tra gli studiosi della disciplina italiani e stranieri, intellettuali, scrittori ed insegnanti;
b) di avviare i più ampi contatti con le altre associazioni di area e più in generale con il mondo dell'Università, della cultura, della scuola, della politica e della comunicazione;
c) di proporsi quale soggetto qualificato per attività di formazione del personale insegnante, organizzando, in proprio o in concorso con terzi, iniziative specifiche e coordinate di aggiornamento disciplinare, sviluppo professionale e innovazione metodologica, a livello locale, regionale, interregionale, eventualmente anche a distanza.
Per il raggiungimento del suo scopo sociale l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie e mobiliari ed immobiliari necessarie, purchè nel rispetto della normativa vigente.

ART.3
L'Associazione è composta di soci effettivi, soci aderenti, e soci onorari.
Hanno titolo per partecipare all'Associazione come soci effettivi tutti i docenti, i ricercatori, gli assegnisti di Letteratura italiana contemporanea.
Alla Associazione possono inoltre iscriversi come soci aderenti tutti i docenti e gli studiosi italiani e stranieri che siano interessati ai fini istituzionali di cui all'articolo 2, (docenti, ricercatori in servizio o in quiescenza e assegnisti di discipline affini alla Letteratura italiana contemporanea; dottori, dottorandi di ricerca, cultori di discipline italianistiche o affini; docenti di italiano nelle scuole secondarie in servizio o in quiescenza). Le domande di iscrizione dei soci aderenti dovranno essere vistate da un membro del Consiglio direttivo ovvero controfirmate da un socio effettivo e successivamente vistate da un membro del Consiglio direttivo.
I soci aderenti partecipano con diritto di parola e di proposta alle assemblee e a tutte le iniziative della Associazione, ma nelle votazioni hanno solo diritto all'elettorato attivo.
I soci effettivi ed aderenti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua di Associazione il cui mancato versamento (alla scadenza di giorni novanta dopo l'invio di un sollecito scritto) implicherà la decadenza dal diritto di voto.
Divengono soci onorari studiosi o personalità della cultura italiana e straniera che, presentati da almeno due membri del Consiglio Direttivo ovvero da cinque soci, ricevano il voto favorevole del Consiglio Direttivo e la ratifica dell'Assemblea.
I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale.

ART.4
Sono organi della associazione:
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.5
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea.

ART.6
Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Segretario formula, sentito il Presidente, l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, nel quale sono inseriti anche gli argomenti indicati da almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso, e, d'intesa con il Consiglio Direttivo, l'ordine del giorno dell'Assemblea; cura i rapporti con le istituzioni, gli enti, gli organismi culturali, le associazioni e i singoli per il perseguimento dei fini dell'Associazione.
In assenza del Presidente il Segretario presiede sia il Consiglio direttivo che l'Assemblea.

ART.7
Il Consiglio Direttivo è composto di undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi e i soci onorari aventi titolo ad associarsi come effettivi, a maggioranza semplice, e con voto segreto: sono eletti gli undici candidati che ottengono il maggior numero di voti. Qualora classificati ex aequo in undicesima posizione siano due o più candidati, si procederà al ballottaggio tra di loro.
Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto consecutivamente una sola volta e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, e sempre al proprio interno può attribuire le responsabilità settoriali ritenute di volta in volta opportune.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di formulare progetti culturali e dare attuazione ai medesimi, realizzando le iniziative di volta in volta ritenute opportune.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata (due terzi dei votanti), propone all'assemblea eventuali modifiche di statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione; fissa l'ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale di partecipazione all'Associazione; vaglia e propone all' Assemblea la nomina di soci onorari; cura di tenere e mantenere sempre adeguatamente aggiornato, l'elenco dei soci.
Il Consiglio Direttivo discute l'ordine del giorno delle proprie sedute formulato a norma dell'articolo 6 e, su richiesta di almeno cinque soci, dispone l'inserimento all'ordine del giorno di ulteriori argomenti di discussione.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice con voto palese.
In caso di parità di voto prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente o, in sua assenza, il Segretario.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno dietro convocazione scritta (o fax o email) del Presidente.
Le riunioni sono valide se è presente il Presidente o, in sua assenza, il Segretario, e comunque non meno di sette membri complessivi del Consiglio Direttivo, salvo il caso previsto dall'articolo 9 comma 2.
Al Consiglio Direttivo spettano infine tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto dei deliberati dell'assemblea.

ART.8
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti anche tra non soci ed eletti dall'assemblea su proposta del segretario e sentito il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei conti cura annualmente il controllo dell'amministrazione dell'Associazione regolando i suoi lavori secondo le norme vigenti in materia.

ART.9
Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrano il primo o i primi tra i non eletti nelle votazioni precedenti.
In assenza, si procede a elezioni suppletive nel corso dell'assemblea annuale successiva. I membri del Consiglio direttivo subentranti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
Qualora il membro dimissionario o decaduto occupi una delle cariche sociali (Presidente, Segretario, Tesoriere) all'interno del Consiglio Direttivo, il Presidente o, se dimissionario, il Segretario, o se dimissionario anche quest'ultimo, il membro più anziano provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per procedere alla reintegrazione della carica stessa.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei conti, l'Assemblea provvede alla reintegrazione del Collegio a norma dell'articolo 8.

ART.10
L'Assemblea viene convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta l'anno e può essere convocata anche su richiesta scritta al Presidente stesso di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno con almeno trenta giorni di anticipo e, con procedura d'urgenza, con almeno quindici giorni di anticipo, attraverso lettera, fax o email.
L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo.
Per le elezioni ogni socio, effettivo, aderente o onorario, dispone di due voti di preferenza.
All'Assemblea competono l'approvazione e la ratifica delle proposte del Consiglio Direttivo relative alla nomina di soci onorari.
L'Assemblea delibera comunque su ogni altro argomento che venga sottoposto alla sua approvazione.
Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, con voto palese, tranne nel caso dell'elezione del Consiglio Direttivo.
Per essere valida l'Assemblea deve registrare la presenza della metà più uno dei soci che esercitano l'elettorato attivo; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza ed è permessa una sola delega.
L'Assemblea delibera infine relativamente ad ogni eventuale modifica del presente Statuto e all'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.
Per le modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

ART.11
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote annue dei soci, da eventuali lasciti e donazioni fatte all'associazione stessa, da proventi diversi, incluse convenzioni con Enti pubblici e privati, società, persone fisiche e giuridiche, da ogni altro bene mobile o immobile di proprietà dell'Associazione.

ART.12
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del Bilancio annuale consuntivo e ad una Relazione sulla gestione che dovranno essere presentati all'assemblea dei soci per la loro approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro tale termine il Consiglio Direttivo dovrà presentare anche un bilancio annuale preventivo da sottoporre all'esame dell'assemblea.

ART.13
Il socio può sempre recedere dall'Associazione previa comunicazione da inviarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
In caso di scioglimento per qualunque motivo del rapporto associativo i soci che abbiano cessato il loro rapporto non possono chiedere la restituzione dei contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.14
Fino allo svolgimento della prima assemblea generale dei soci, l'Associazione è rappresentata da un comitato provvisorio composto da otto membri scelti fra i soci effettivi cui è affidato il compito di organizzare l'assemblea stessa e di avviare le iscrizioni dei soci.

ART.15
L'Associazione non ha fini di lucro e in caso di scioglimento, esaurita la liquidazione, il suo patrimonio sarà devoluto all'Università del luogo ove essa ha sede.
Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.
 
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