ART. 1
In data 4 dicembre 1998 si è costituita a Firenze, presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università degli Studi di Firenze, l’Associazione non avente fine di lucro denominata “Società Italiana per lo Studio della Modernità Letteraria”, siglabile più brevemente come “MOD”.
L’Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede presso l’Università degli Studi di Firenze, via Santa Reparata, n. 93-95.
ART. 2
L’Associazione ha il triplice fine di rafforzare e valorizzare il ruolo culturale e istituzionale della letteratura italiana contemporanea (ssd LICO-01/A, già L-FIL-LET/11), di affermare e salvaguardare la specificità e il prestigio scientifico degli studi che hanno per oggetto la modernità letteraria, e di
diffondere e sostenere la formazione e la ricerca nell’ambito della didattica della letteratura italiana dell’età contemporanea.
Si prefigge quindi in particolare:
Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie e mobiliari ed immobiliari necessarie, purché nel rispetto della normativa vigente.
ART. 3
L’Associazione è composta di soci effettivi, soci corrispondenti, soci aderenti e soci onorari.
Hanno titolo per partecipare all’Associazione come soci effettivi tutti i docenti universitari (professori e ricercatori) di Letteratura italiana contemporanea stabilmente impegnati nelle università italiane. All’Associazione possono inoltre iscriversi come soci corrispondenti tutti i docenti universitari (professori e ricercatori) di discipline italianistiche o affini stabilmente impegnati nelle università italiane (settori COMP-01/A, ITAL-01/A, LIFI-01/A, LIFI-01/B) o estere, i docenti universitari di Letteratura italiana contemporanea e di discipline italianistiche o affini in quiescenza, i docenti di italiano nelle scuole secondarie in servizio o in quiescenza; possono altresì iscriversi come soci aderenti tutti gli altri studiosi italiani e stranieri in formazione che siano interessati ai fini istituzionali di cui all’articolo 2 (dottorandi e dottori di ricerca, assegnisti, titolari di contratti di ricerca, borse di ricerca e altre forme di incarico pre-ruolo, cultori della materia in discipline italianistiche o affini: settori COMP-01/A, ITAL-01/A, LIFI-01/A, LIFI-01/B). Le domande di iscrizione dei soci aderenti e dei soci corrispondenti non universitari dovranno essere vistate da un membro del Consiglio direttivo ovvero controfirmate da un socio effettivo e successivamente vistate da un membro del Consiglio direttivo.
I soci corrispondenti partecipano con pieni diritti alle assemblee e a tutte le iniziative della Associazione, ma nelle votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo hanno solo diritto all’elettorato attivo. I soci aderenti partecipano con pieni diritti alle assemblee e a tutte le iniziative della Associazione, e nelle votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo hanno diritto all’elettorato attivo e, per l’individuazione di propri rappresentanti, anche all’elettorato passivo secondo le modalità previste dall’art. 8.
I soci effettivi, corrispondenti e aderenti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annua di Associazione il cui mancato versamento implicherà la decadenza dal diritto di voto. Il mancato pagamento della quota associativa per 5 anni consecutivi comporta la decadenza dalla condizione di socio. Eventuali richieste di reintegro saranno vagliate dal Consiglio Direttivo.
Divengono soci onorari dell’Associazione studiosi o personalità della cultura italiana e straniera che, presentati da almeno due membri del Consiglio Direttivo ovvero da cinque soci, ricevano il voto favorevole del Consiglio Direttivo e la ratifica dell’Assemblea. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale, partecipano con pieni diritti alle assemblee e a tutte le iniziative della Associazione, e nelle votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo hanno solo diritto all’elettorato attivo, a meno che non siano in servizio nelle università italiane come docenti di ruolo di Letteratura italiana contemporanea.
ART. 4
Sono organi della associazione:
ART. 5
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede sia il Consiglio Direttivo che l’Assemblea.
ART. 6
Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, con voto palese, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella persona di uno dei suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Segretario formula, sentito il Presidente, l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, nel quale sono inseriti anche gli argomenti indicati da almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso, e, d’intesa con il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno dell’Assemblea; cura i rapporti con le istituzioni, gli enti, gli organismi culturali, le associazioni e i singoli per il perseguimento dei fini dell’Associazione. In assenza del Presidente il Segretario presiede sia il Consiglio direttivo, sia l’Assemblea.
ART. 7
Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti, con voto segreto, dall’Assemblea tra i soci effettivi ufficialmente candidatisi (e iscritti da almeno 2 anni) e da due membri eletti, con voto segreto, dai soci aderenti al proprio interno come loro rappresentanti a seguito di candidatura ufficiale: sono eletti gli undici candidati dei soci effettivi che ottengono il maggior numero di voti, con la salvaguardia di una rappresentanza di genere garantita da almeno tre componenti. Sono altresì eletti i due candidati dei soci aderenti che ottengono il maggior numero di voti senza vincolo di rappresentanza di genere. Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto consecutivamente una sola volta e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, e sempre al proprio interno può attribuire le responsabilità settoriali ritenute di volta in volta opportune. Il Consiglio Direttivo ha il compito di formulare progetti culturali e dare attuazione ai medesimi,
realizzando le iniziative di volta in volta ritenute opportune.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata (due terzi dei votanti), propone all’Assemblea eventuali modifiche di statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione; fissa l’ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale di partecipazione all’Associazione; vaglia e propone
all’Assemblea la nomina di soci onorari; mantiene sempre adeguatamente aggiornato l’elenco dei soci.
Il Consiglio Direttivo discute l’ordine del giorno delle proprie sedute formulato a norma dell’articolo 6 e, su richiesta di almeno cinque soci, dispone l’inserimento all’ordine del giorno di ulteriori argomenti di discussione.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice con voto palese.
In caso di parità di voto prevale la posizione per la quale si è espresso il Presidente o, in sua assenza, il Segretario.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno dietro convocazione scritta del Presidente.
Le riunioni sono valide se sono presenti il Presidente o, in sua assenza, il Segretario, e comunque non meno di sette membri complessivi del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo spettano infine tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto di quanto deliberato dell’Assemblea.
Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrano il primo o i primi tra i non eletti nelle votazioni precedenti, fatta salva la quota minima di rappresentanza di genere (di cui all'art 8, comma 2)
In assenza, si procede a elezioni suppletive nel corso dell’Assemblea annuale successiva. I membri del Consiglio direttivo subentranti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
Qualora il membro dimissionario o decaduto occupi una delle cariche sociali (Presidente, Segretario, Tesoriere) all’interno del Consiglio Direttivo, il Presidente o, se questi fosse dimissionario, il Segretario, o se dimissionario anche quest’ultimo, il membro più anziano provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per procedere alla reintegrazione della carica stessa.
ART. 8
Per le elezioni del Consiglio Direttivo ogni socio, effettivo, corrispondente, aderente o onorario, dispone di due voti di preferenza. Con le due preferenze a propria disposizione i soci effettivi, corrispondenti e onorari contribuiscono all’elezione degli undici soci effettivi che abbiano presentato
ufficialmente la propria candidatura; i soci aderenti dispongono di una preferenza per contribuire ad eleggere nel Direttivo gli undici soci effettivi e di una preferenza per contribuire a eleggere i rappresentanti in Direttivo dei soci aderenti.
Non possono essere eletti in Consiglio Direttivo più soci effettivi della stessa università, né più di due soci effettivi per regione. In caso di ex aequo per l’individuazione degli eletti tra i soci effettivi prevarrà il candidato con un’anzianità di servizio maggiore all’interno del settore di Letteratura italiana contemporanea; nel caso venga saturata la quota massima di genere (8 componenti), risulteranno eletti a scorrimento i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento della quota minima di rappresentanza dell’altro genere (3 componenti). Per l’individuazione dei rappresentanti dei soci aderenti, in caso di ex aequo risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.
Le elezioni vengono indette dal Presidente con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data indicata. Le candidature dei soci effettivi e aderenti devono essere presentate al Presidente e al Segretario con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni e verranno tempestivamente
comunicate a tutti i soci. Nell’anno del rinnovo del Direttivo hanno diritto all’inclusione nell’elettorato soltanto i soci che abbiano rinnovato l’iscrizione entro il mese di aprile.
Le elezioni possono essere indette in modalità a distanza o in presenza. Nel caso di elezioni in presenza ogni socio può disporre di una sola delega; non è possibile votare per delega in caso di elezioni a distanza.
ART. 9
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri scelti anche tra non soci ed eletti dall’Assemblea su proposta del segretario e sentito il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei conti cura annualmente il controllo dell’amministrazione dell’Associazione regolando i suoi lavori secondo le norme vigenti in materia.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Revisori dei conti, l’Assemblea provvede alla reintegrazione del Collegio.
ART. 10
L’Assemblea viene convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta l’anno e può essere convocata anche su richiesta scritta al Presidente stesso di almeno un terzo dei soci. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata con almeno trenta giorni di anticipo e, con procedura d’urgenza, con almeno quindici giorni di anticipo.
L’Assemblea (nella sua composizione piena di soci effettivi, corrispondenti, aderenti e onorari) elegge i membri del Consiglio Direttivo.
All’Assemblea competono l’approvazione e la ratifica delle proposte del Consiglio Direttivo relative alla nomina di soci onorari.
L’Assemblea delibera comunque su ogni altro argomento che venga sottoposto alla sua approvazione.
Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice, con voto palese, tranne nel caso dell’elezione del Consiglio Direttivo.
Per essere valida l’Assemblea deve registrare la presenza della metà più uno dei soci che esercitano l’elettorato attivo; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera infine relativamente a ogni eventuale modifica del presente Statuto e all’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.
Per le modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
ART. 11
Per conseguire la finalità di cui all’art. 2, comma 2, punto 4), l’Associazione istituisce al suo interno un’apposita sezione, denominata “Mod per la Scuola”, con un Coordinatore nazionale e una struttura organizzativa territoriale, le cui caratteristiche sono definite dal Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore nazionale della “Mod per la Scuola” viene designato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri o comunque tra i soci effettivi, e sottoposto a ratifica assembleare. Di norma, il suo incarico termina con la conclusione del mandato del Direttivo che lo ha designato.
Il Coordinatore svolge le sue funzioni in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, che può in ogni momento revocargli il mandato, designando un nuovo Coordinatore.
Fino alla ratifica assembleare, il Coordinatore ricopre la carica in regime provvisorio.
Per monitorare e promuovere le ricerche di Letteratura italiana contemporanea degli studiosi in formazione, l’Associazione istituisce al suo interno un’apposita sezione, denominata “Mod - Futuro in ricerca”, alla quale afferiscono di diritto tutti i soci aderenti. Il Coordinatore e il Vicecoordinatore della “Mod - Futuro in ricerca” sono rispettivamente il primo e il secondo rappresentante dei soci aderenti eletti in Direttivo. Il Coordinatore e il Vicecoordinatore fungono da raccordo tra la sezione e il Direttivo.
ART. 12
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, dalle quote annue dei soci, da eventuali lasciti e donazioni fatte all’associazione stessa, da proventi diversi, incluse convenzioni con Enti pubblici e privati, società, persone fisiche e giuridiche, da ogni altro bene mobile o immobile
di proprietà dell’Associazione.
ART. 13
Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del Bilancio annuale consuntivo e a una Relazione sulla gestione che dovranno essere presentati all’Assemblea dei soci per la loro approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso.
Entro tale termine il Consiglio Direttivo dovrà presentare anche un bilancio annuale preventivo da sottoporre all’esame dell’Assemblea.
ART. 14
Il socio può sempre recedere dall’Associazione previa comunicazione da inviarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
In caso di scioglimento per qualunque motivo del rapporto associativo i soci che abbiano cessato il loro rapporto non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 15
L’Associazione non ha fini di lucro e in caso di scioglimento, esaurita la liquidazione, il suo patrimonio sarà devoluto all’Università del luogo ove essa ha sede. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È vietato trasmettere o cedere o rivalutare le quote sociali.
Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti in materia.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo in carica al momento dell’approvazione del presente Statuto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
La modifica di Statuto non incide su quanto previsto dall’art. 7 in merito all’eleggibilità dei membri del Consiglio Direttivo (“Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto consecutivamente una sola volta e dura in carica tre anni”) e i mandati già espletati o in corso di espletamento
concorrono pienamente al computo dei due mandati consecutivi consentiti.
Dopo l’approvazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo in carica provvederà a vistare e a pubblicare sul sito gli elenchi dei soci suddivisi nelle quattro categorie previste dall’art. 3.
Solo dopo tale nuova suddivisione e la definizione dell’elenco dei soci aderenti, sarà operativa la sezione denominata “Mod – Futuro in ricerca” prevista dall’art. 11. Fino allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, i ruoli di Coordinatore e Vicecoordinatore della sezione saranno assunti provvisoriamente da due componenti dell’attuale Consiglio Direttivo non rieleggibili, individuati nella prima riunione utile.